TITOLO XXI


Trattamento economico

Art. 107 (Normale retribuzione)
La normale retribuzione del lavoratore è costituita dalle seguenti voci:

  1. a)  Paga base nazionale conglobata (vedi tabella A, allegata al CCNL);
  2. b)  Eventuali scatti di anzianità per gli aventi diritto ai sensi del precedente art. 106;
  3. c)  Altri elementi derivanti dalla contrattazione collettiva;
  4. d)  Eventuali indennità contrattuali.

Art.  108  (Retribuzione di fatto)
La retribuzione di fatto è costituita dalle voci di cui al precedente art. 107 nonché da tutti gli altri elementi retributivi aventi carattere continuativo ad esclusione dei rimborsi di spese, dei compensi per lavoro straordinario, delle gratificazioni straordinarie o una tantum, e di ogni elemento espressamente escluso dalle parti dal calcolo di singoli istituti contrattuali ovvero esclusi dall'imponibile contributivo a norma di legge.

Art.  109  (Retribuzione mensile)
Eccettuate le prestazioni occasionali o saltuarie, la retribuzione mensile, sia normale che di fatto, è in misura fissa e cioè non variabile in relazione alle festività, ai permessi retribuiti, alle giornate di riposo settimanale di legge cadenti nel periodo di paga e, fatte salve le condizioni di miglior favore, alla distribuzione dell'orario settimanale.
Essa si riferisce pertanto a tutte le giornate del mese di calendario.

Art.  110  (Quota giornaliera)
La quota giornaliera della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene, in tutti i casi, dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 26, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88.

Art.  111  (Quota oraria)
La quota oraria della retribuzione, sia normale che di fatto, si ottiene dividendo l'importo mensile per il divisore convenzionale 168.

Art.  112  (Paga base nazionale conglobata)
Ai nove livelli previsti dalla classificazione del personale dei Centri di Elaborazione Dati di cui al presente contratto corrisponde una paga base nazionale conglobata nelle misure indicate nella tabella A allegata, che fa parte integrante del presente contratto.

TABELLA A - PAGA BASE CONTRATTUALE

LIVELLO (*) PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/7/2015 PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/5/2016 PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/3/2017 PAGA BASE CONTRATTUALE AL 1/1/2018
Quadri di direzione 2.582,85 2.614,73 2.646,62 2.678,51
Quadri 2.347,74 2.376,73 2.405,71 2.434,70
2.015,32 2.040,20 2.065,08 2.089,96
II 1.804,28 1.826,55 1.848,83 1.871,10
IIIS  1.729,92 1.751,27  1.772,63 1.793,99
III 1.619,47 1.639,47  1.659,46 1.679,45
IV 1.506,84  1.525,45 1.544,05 1.562,65
V 1.434,67 1.452,38  1.470,10 1.487,81
VI  1.211,60 1.226,56  1.241,51 1.256,47

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(*) Indennità di funzione per i quadri (per quattordici mensilità):
- Quadro di Direzione: € 238,00, fino al 30 giugno 2015; € 241,00, dal 1° luglio 2016; € 245,00, dal 1° luglio 2017;
- Quadro: € 212,00 fino al 30 giugno 2015; € 214,00, dal 1° luglio 2016; € 219,00, dal 1° luglio 2017.
Una tantum
A copertura del periodo 1° aprile - 30 giugno 2015, a tutti i lavoratori in forza alla data di sottoscrizione del ccnl 9 luglio 2015 spetta la corresponsione di un importo forfettario una tantum pari a 60,00 euro lordi da erogare con la retribuzione di settembre 2015. Tale importo sarà riproporzionato per i lavoratori part-time e commisurato all'anzianità di servizio maturata nel periodo 1° aprile 2013 - 30 giugno 2015 con riduzione proporzionale per i casi di servizio militare, aspettativa, congedo parentale, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
L'importo una tantum non è utile agli effetti del computo di alcun istituto contrattuale e legale né del trattamento di fine rapporto.

Art.  113  (Assorbimenti)
In caso di aumenti di tabelle, gli aumenti di merito concessi dalle aziende, nonché gli aumenti derivanti da scatti di anzianità, non possono essere assorbiti.
Per aumenti di merito devono intendersi gli assegni corrisposti con riferimento alle attitudini e al rendimento del lavoratore.
Gli aumenti che non siano di merito e non derivino da scatti di anzianità, erogati dalle aziende indipendentemente dai contratti collettivi stipulati in sede sindacale, possono essere assorbiti in tutto o in parte, in caso di aumento di tabella, solo se l'assorbimento sia stato previsto da eventuali accordi sindacali oppure espressamente stabilito all'atto della concessione.
Non possono essere assorbiti gli aumenti corrisposti collettivamente e unilateralmente dal datore di lavoro nel corso dei sei mesi immediatamente precedenti la scadenza del presente contratto.

Art.  114  (Prospetto paga)
La retribuzione corrisposta al lavoratore dovrà risultare da apposito prospetto paga nel quale dovrà essere specificato il periodo di lavoro a cui la retribuzione si riferisce, l'importo della retribuzione, la misura e l'importo dell'eventuale lavoro straordinario e di tutti gli altri elementi che concorrono a formare l'importo corrisposto nonché tutte le ritenute effettuate.
Il prospetto paga deve recare la firma, sigla o timbro del datore di lavoro o di chi ne fa le veci.

Le strutture del sistema bilaterale